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Regolamento Esecutivo

 

 

 Art.1
Rapporti tra i Soci

 

I Soci sono tenuti ad un comportamento di assoluta lealtà professionale, solidarietà e rigoroso rispetto dei codici deontologici dei rispettivi ordini di appartenenza.

 

Art.2
Rapporti con le pubbliche amministrazioni

 

1- E' vietato effettuare prestazioni professionali di qualsiasi tipo, in assenza di regolare conferimento di incarico con allegata parcella preventiva con specificata la copertura finanziaria;

 

2- L'onorario per le prestazioni professionali dovrà essere calcolato con riferimento alle specifiche tariffe; non è consentito applicare ribassi superiori al 20% calcolato sull'importo complessivo (onorario e spese).

 

3- Il Socio autorizza l'Associazione ad effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per la verifica della corretta applicazione di quanto previsto nei punti 1. e 2. del presente articolo.

 

4- Con riferimento esclusivo alla attività professionale, è fatto divieto assoluto di divulgare anche in modo parziale, sotto qualsiasi forma, la documentazione e le informazioni acquisite che riguardano casi personali dei Soci; esse sono ad uso esclusivo dell'Associazione e degli associati per l'utilizzo nei limiti delle funzioni previste nello Statuto; tale divieto è esteso a tutti i Soci che nell'adempimento delle attività dell'Associazione vengano a conoscenza di tali notizie.

 

5- Il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4. del presente articolo, comporta l'espulsione dall'Associazione.

 

Art.3
Rapporti con i privati

 

1- L'associazione tutela i rapporti con i committenti privati proponendo una scheda di commissione (comprensiva di autorizzazione al trattamento dei dati personali ) nella quale è prevista la possibilità di ricorrere, tramite l'Associazione, a tutte le forme di tutela possibili; nella medesima scheda deve essere prevista l'informativa per il cliente in merito alla possibilità di attivare un controllo dell'Associazione nei confronti dell'operato del Professionista nei limiti previsti dallo Statuto. L'intervento dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, ha sempre carattere consultivo e non altera minimamente la natura privatistica del rapporto tra Professionista e Committente.

 

2- L'associazione potrà stipulare convenzioni con uno o più studi legali per usufruire condizioni agevolate nel caso il Professionista debba ricorrere alle vie legali.